Novità sul Corona Virus 

In questa sezione vi teniamo aggiornati sulle novità del Corona Virus.

Linee Guida Per L’attività Sportiva Di Base E L’attività Motoria In Genere 10 Gennaio 2022
linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-ba[...]
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TABELLA ATTIVITÀ SPORT EQUESTRI CONSENTITE E NECESSITA' DI GREEN PASS BASE RAFFORZATO DAL 10/01/2022
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GREEN PASS RAFFORZATO.pdf
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REGISTRO CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE “GREEN PASS”
REGISTRO CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE [...]
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Linee guida per la pratica sportiva aggiornate ed emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Dipartimento dello Sport.
Si invita a leggerle con la massima attenzione al fine di adottarle nei contesti e negli ambiti sportivi in cui si svolgono le vostre attività.
linee-guida-pratica-sportiva_4-ottobre-2[...]
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BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DEI “VOUCHER SPORT LIBERTAS”
Bando-Pubblico-voucher-def.pdf
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Grazie CNS/Libertas , Grazie al CONI , Associazioni Confederate Equestri Può Continuare Gli Allenamenti In Zona Rossa. Nuove Disposizioni Dal Coni. Gli Allenamenti In Zona Rossa Sono Consentiti agli Atleti Agonistici che Devono Partecipare A Competizioni Ed Eventi Di Interesse Nazionale.
nuova-disposizione-allenamenti.pdf
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ACE_lettera del PRESIDENTE_17 03 2021 fi[...]
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MINISTERO DELLA SALUTE 15 MARZO 2021
MINISTERO DELLA SALUTE 15 MARZO 2021 C_1[...]
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MINISTERO DELLA SALUTE ARTICOLI
DL ARTICOLI.pdf
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Il-Dpcm-del-2-marzo.pdf
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modello_autodichiarazioneeditabile [...]
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brochure_sportditutti_inclusione_v2.pdf
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avviso_sport_di_tutti_inclusione.pdf
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020
Caro Presidente,
Con riferimento alla comunicazione del Segretario Generale del CONI concernente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 che si allega, si precisa che ogni partecipante a detti eventi dovrà essere in possesso di certificazione medica per attività agonistica, in corso di validità, regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 18/02/1982.
Cordialmente V. Mazzola
COMUNICATO DEL CONI 03 DICEMBRE 2020.pdf
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Contributi a fondo perduto per ASD/SSD. Finestra per contributo forfettario
Siamo al fianco delle associazioni per costruire spazi di benessere sportivi, sociale e di inclusione.
Attestazione-FINANZIAMENTO-A-FONDO-PERDU[...]
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Contributi a fondo perduto per ASD/SSD. Finestra per contributo forfettario.

 

E stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri l’avviso per i criteri di accesso ai contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche

La presentazione delle istanze può avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma web (raggiungibile a questo link) e disponibile dalle ore 16:00 del 18 novembre 2020 fino alle ore 16:00 del giorno 24 novembre 2020.

Nell’avviso si legge che per accedere la a.s.d./s.s.d. deve possedere i seguenti requisiti:

Essere affiliata alla data del 31 ottobre 2020 a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva).

Essere regolarmente iscritta nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP alla data del 31 ottobre 2020.

Non essere titolare di uno o più contratti di locazione.

Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal comune di appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate.

Possedere alla data del 31 ottobre 2020 un numero di tesserati atleti pari ad almeno a n. 25 (venticinque).

Avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD.

Non aver beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto 5098 dell’11 giugno 2020 del Dipartimento per lo Sport.

Di avere, o meno, ottenuto o richiesto, dagli organismi a cui è affiliata (FSN, DSA, EPS), da Enti Pubblici (Regioni, Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 per il mese di novembre 2020.

Di non avere richiesto o di non aver usufruito dei contributi previsti dall’art. 1 del D.L. n.137 del 28.10.2020 (cd Decreto Ristori).

Comunicazione dell’IBAN per l’accredito del contributo, che dovrà appartenere a un Conto Corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD e non ad altro soggetto.

 

La domanda dovrà essere presentata dal rappresentante legale della a.s.d./s.s.d., e dovrà essere allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale nonché la dichiarazione dell’ente nazionale cui l’a.s.d./s.s.d. è affiliata contenente il numero dei tesserati al 31 ottobre 2020.

 

Ministro Speranza firma ordinanze valide a partire dal 29 novembre.

 

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove ordinanze, grazie alle quali si aggiorna e cambia ulteriormente lo scenario delle regioni. La decisione è stata presa sulla base dell’analisi dei dati epidemiologici relativi alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 e in virtù di un lieve miglioramento della situazione generale. 

A far data da domani, domenica 29 novembre, Calabria, Lombardia e Piemonte rientrano in area arancione, mentre Liguria e Sicilia in zona gialla. Con una seconda ordinanza il Ministro della Salute ha rinnovato le misure restrittive vigenti per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche, che restano in zona arancione e per Campania e Toscana, che rimangono, invece, in zona rossa. Entrambe le ordinanze resteranno in vigore fino al prossimo 3 dicembre, data di scadenza dell’ultimo DPCM. 

Riportiamo di seguito i tre scenari in cui è al momento configurata l’Italia con particolare riferimento alle attività che riguardano gli sport equestri. 

MISURE A LIVELLO NAZIONALE 

Si applicano alle regioni definite “con criticità moderata” (colore giallo). Regioni che al 18 novembre sono: Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna Sicilia e Veneto.

 

Per ciò che riguarda gli Sport Equestri: 

(art. 1, comma 9, lettera f) consente l’attività sportiva di base nei circoli sportivi, solo all’aperto, ossia per gli atleti maggiorenni “tutte le attività svolte senza la presenza di un tecnico sportivo abilitato e di un referente per il Protocollo di contrasto COVID – 19 di un ente sportivo riconosciuto dal CONI e dal CIP”, e comunque per tutti gli atleti, in particolare per minorenni, alla presenza dell’istruttore/tecnico federale, anche secondo quanto chiarito dalle FAQ del Dipartimento Sport, nel rispetto delle norme sul distanziamento, senza alcun assembramento e secondo le Linee Guida emanate dall’A.C.E..

- Restano interdetti gli spogliatoi. 

- Bar e ristoranti potranno restare aperti dalle 05,00 alle 18,00. Il consumo al tavolo è previsto per un massimo di 4 persone esclusivamente se conviventi. 

- Sono sospese le attività sociali e di aggregazione quali feste e simili.

- (art. 1, comma 9, lettera e) è consentito lo svolgimento delle competizioni, riconosciute di interesse nazionale da apposito provvedimento del CONI, a seguito delle indicazioni fornite dalla Federazione, che potranno essere rintracciabili sui calendari federali. Tali manifestazioni saranno svolte all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto, anche in questa ipotesi senza accesso di pubblico. Circa la definizione di porte chiuse e alle linee da seguire si rimanda al protocollo federale che è possibile consultare. Gli atleti che partecipano a tali tipologie di eventi con qualsiasi patente possono continuare ad allenarsi nella modalità “a porte chiuse”, anche in maneggi dotati di copertura. Nei campi da lavoro potranno essere presenti anche più cavalieri contemporaneamente, nel rispetto delle prescrizioni del Protocollo federale. Gli atleti interessati per i motivi sopra citati possono spostarsi, se minorenni accompagnati, da o per territori non sottoposti a restrizioni o sottoposti a maggiori restrizioni.

Inoltre, è utile ricordare che l’art. 1, comma 1, ribadisce l’obbligo sull’intero territorio nazionale, di avere a disposizione sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che dovranno essere utilizzati in tutti i luoghi chiusi, con eccezione della propria abitazione privata, e all’aperto. Unica eccezione è riconosciuta nelle situazioni in cui è possibile garantire una situazione di isolamento continuativo rispetto a persone non conviventi. Inoltre, per quello che riguarda lo sport, è escluso l’utilizzo della protezione delle vie respiratorie durante l’attività sportiva. L’art. 1, comma 2, ribadisce invece, l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra persone non conviventi. Il comma 5 dello stesso articolo del DPCM, prevede che nei locali aperti al pubblico un cartello indichi il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

MISURE RELATIVE ALLO SCENARIO TIPO 3 

Si applicano alle Regioni definite a elevata gravità e a un livello di rischio alto (colore arancione) che alla data del 18 novembre sono: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte Puglia e Umbria.

Per ciò che riguarda gli Sport Equestri: 

In queste regioni si applicano tutte le restrizioni previste a livello nazionale descritte nel paragrafo precedente, alle quali si aggiungono delle misure più restrittive e nel dettaglio: 

- (art. 2, comma 4, lettera a) vieta lo spostamento in entrata o uscita dalla Regione, salvo che per motivi di lavoro, salute o necessità. Quindi ingresso, uscita e/o transito in questi territori è consentito agli atleti con qualsiasi patente e relativi accompagnatori se minorenni che devono partecipare alle competizioni autorizzate o svolgere allenamenti sul territorio regionale in questione oppure in altre Regioni. 

Quindi è consentito il transito in questi territori, se necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni (zone gialle), o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti per le attività ai sensi dello stesso decreto. E appunto fra queste anche le attività sportive (partecipazione a gare e/o allenamenti degli atleti che partecipano alle competizioni (di cui al precedente art. 1, comma 9, lettera e) autorizzate e relativi accompagnatori sopra indicate. Sono compresi anche gli istruttori federali che si recano a seguire propri allievi.

(art. 1, comma 9, lettera f) consente l’attività sportiva di base nei circoli sportivi, solo all’aperto, ossia per gli atleti maggiorenni “tutte le attività svolte senza la presenza di un tecnico sportivo abilitato e di un referente per il Protocollo di contrasto COVID – 19 di un ente sportivo riconosciuto dal CONI e dal CIP”, e comunque per tutti gli atleti, in particolare per minorenni, alla presenza dell’istruttore/tecnico federale, anche secondo quanto chiarito dalle FAQ del Dipartimento Sport, nel rispetto delle norme sul distanziamento, senza alcun assembramento e secondo le Linee Guida emanate dall’Ufficio per lo Sport.

- Restano interdetti gli spogliatoi.  

- Sono sospese le attività sociali e di aggregazione quali feste e simili.

- (art. 1, comma 9, lettera e) è consentito lo svolgimento delle competizioni, riconosciute di interesse nazionale da apposito provvedimento del CONI, a seguito delle indicazioni fornite dalla Federazione, che potranno essere rintracciabili sui calendari federali. Tali manifestazioni saranno svolte all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto, anche in questa ipotesi senza accesso di pubblico. Circa la definizione di porte chiuse e alle linee da seguire si rimanda al protocollo federale che è possibile consultare. Gli atleti che partecipano a tali tipologie di eventi con qualsiasi patente possono continuare ad allenarsi nella modalità “a porte chiuse”, anche in maneggi dotati di copertura. Nei campi da lavoro potranno essere presenti anche più cavalieri contemporaneamente, nel rispetto delle prescrizioni del Protocollo federale. Gli atleti interessati per i motivi sopra citati possono spostarsi, se minorenni accompagnati, da o per territori non sottoposti a restrizioni o sottoposti a maggiori restrizioni.

Per giustificare gli spostamenti da o per regioni sottoposte a restrizioni bisogna munirsi di autocertificazione che chiarisca e documenti le motivazioni dello spostamento.

L’A.C.E. ha provveduto a predisporre un modello specifico che riguarda gli sport equestri 

MISURE RELATIVE ALLO SCENARIO TIPO 4 

Si applicano alle Regioni definite di massima gravità e a livello alto rischio (colore rosso), che alla data del 18 novembre sono: Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano.

Per ciò che riguarda gli Sport Equestri: 

 

- (art. 3, comma 4, lettera a) è vietato lo spostamento in entrata o uscita dalla Regione, salvo che per motivi di lavoro, salute o necessità.

 

In queste Regioni per quanto concerne lo sport si applicano le restrizioni previste a livello nazionale e sopra chiarite. È possibile svolgere le manifestazioni sportive autorizzate nella modalità a porte chiuse e nei circoli possono allenarsi a porte chiuse gli atleti con qualsiasi patente che partecipano alle manifestazioni autorizzate. Il transito in questi territori è consentito agli atleti con qualsiasi patente e relativi accompagnatori che devono partecipare a competizioni autorizzate o svolgere allenamenti sul territorio regionale in questione. È consentito agli atleti e relativi accompagnatori di queste regioni spostarsi per raggiungere sedi di gare e/o allenamenti recandosi in ulteriori territori anche non soggetti a restrizioni.

 

- (art. 3, comma 4, lettera d) sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolta nei circoli sportivi anche all’aperto, come previsto nell’art. 1, comma 9, lettera f) sopra citato.

 

Per giustificare gli spostamenti da o per regioni sottoposte a restrizioni bisogna munirsi di autocertificazione che chiarisca e documenti le motivazioni dello spostamento. L’A.C.E. ha provveduto a predisporre un modello specifico che riguarda gli sport equestri 

 

N.B. Resta inteso che in qualsiasi regione i proprietari e/o i detentori di cavalli ospiti presso i circoli affiliati A.C.E. possono continuare le attività di accudimento e movimentazione anche “montata” dei propri cavalli per garantire il loro benessere nel rispetto delle indicazioni della dirigenza del circolo e del Protocollo federale, come chiarito dalla Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio 2020 n. 0011185 DGSAF – MDS- P, che è possibile consultare e che l’A.C.E. consiglia di consegnare ai soci dei circoli. 

 

I proprietari e/o affidatari di cavalli che provengono da regioni non sottoposte a restrizioni si possono recare in territori sottoposti a restrizioni (o viceversa) per svolgere le attività di accudimento o movimentazioni dei propri cavalli.

È possibile consultare nell’area “Info utili-Covid19” sul sito dell’A.C.E. una raccolta della documentazione normativa in materia.

L’A.C.E. ricorda di verificare sempre eventuali aggiornamenti successivi e/o misure delle amministrazioni locali e che per eventuali quesiti è possibile scrivere ace.segreteria@libero.it

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE
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Bonus collaboratori sportivi novembre. Come accedere all'erogazione automatica

Sport e Salute ha fornito ulteriori indicazioni sull’erogazione automatica dell’indennità di 800 euro ai Collaboratori Sportivi già beneficiari dell’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno 2020.

Si ricorda che hanno diritto all’erogazione automatica i collaboratori che, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività per il mese di novembre 2020, e, per i quali, sussistono gli altri requisiti di cui all’art. 17, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Pertanto, tutti i soggetti che, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, abbiano ricevuto dalla Società almeno un’indennità, riceveranno, nelle prossime ore, una mail con una procedura guidata che gli consentirà di cliccare su un link personalizzato e, quindi, confermare la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge oppure rinunciare all’indennità.

Contestualmente, sul sito di Sport e Salute sono state pubblicate delle FAQ specificamente dedicate alla procedura di erogazione automatica, che vi preghiamo di leggere con attenzione prima di indicare l’opzione prescelta.

Per avere in via automatica l’indennità di novembre è necessario rispondere alla mail entro le ore 24.00 del 10 novembre 2020. In mancanza di risposta Sport e Salute non procederà all’erogazione automatica.

I collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio o giugno 2020 dovranno  confermare la permanenza dei presupposti, anche per il mese di novembre 2020, compilando l’apposita dichiarazione, cliccando sul link fornito dalla mail che gli verrà inviata da Sport e Salute S.p.A.

La dichiarazione dovrà, quindi, essere resa attraverso un “flag” nella maschera che comparirà cliccando sul link ricevuto.

NON E’ PERTANTO NECESSARIO PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA

Tutti coloro che non renderanno la dichiarazione richiesta ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA MAIL, non riceveranno l’erogazione automatica.

Due possibilità, quindi, per il collaboratore sportivo:

se ritiene di avere diritto – e che quindi persistano i presupposti e le condizioni di cui dall’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e non sia insorta una delle cause di incompatibilità (v. FAQ 4-5) – dovrà apporre il “flag” nelle prime due caselle della maschera;
se ritiene che non sussistano più i presupposti per ricevere l'indennità, o sia insorta una delle cause di incompatibilità che avevi espressamente escluso con l'autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda (vedi FAQ 4-5), – dovrà apporre il “flag” nella casella apposita della rinuncia.

Si raccomanda un attenta lettura delle FAQ pubblicare sul sito di Sport e Salute

Autodichiarazione per spostamenti
autodichiarazione_Novembre _2020.pdf
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Nuovo DPCM del 4 novembre 2020
Dpcm_3_novembre_2020.pdf
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Nuovo DPCM del 4 novembre 2020
e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con
provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano
paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva
ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte
chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli
atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti
alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei
protocolli
Microsoft Word - Dpcm 3 novembre 16.52.d[...]
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Presidenza del Consigli dei Ministri Dipartimento per lo sport
Nuovo protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività
sportiva di base e l’attività motoria in genere”
Emanate ai sensi DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f) ed aggiornate dall’articolo 1, comma 6 del DPCM del 13 ottobre 2020 e dall’art. 1, comma 1, lettera d, punti 1 e 2DPCM del 18.10.2020
Roma, 22 ottobre 2020
Presidenza del Consigli dei Ministri Dip[...]
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Nuovo DPCM. Lo sport di base è in sicurezza 13.10.2020
NUOVO DPCM CORONA VIRUS.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.5 MB]
Nuovo stop alle attività sportive "spontanee",
DPCM-13-ottobre-2020-1.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.6 MB]

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10094 GIAVENO  ( TO )
 

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Contatti                  Segretario Generale 

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Carlo Tavella

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338 472 48 75

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